cronaca

L’Avvocato Michele Picerno: “Ecco la storia del Sig. Giammassimo Giampaolo”

Redazione
Pubblicato il 02-05-2023

Richiesta di rettifica formulata dall’Avvocato Michele Picerno nell’interesse del cliente, Sig. Giammassimo Giampaolo

In adesione alla richiesta di rettifica formulata dall’Avvocato Michele Picerno nell’interesse del cliente, Sig. Giammassimo Giampaolo titolare della Impresa Giampaolo Dott. Farmacista Giammassimo, con sede in Milano Piazza Caiazzo n. 2 , nonché proprietario del Marchio Farmacia Fiduciaria Milano 1907, pubblichiamo la richiesta di rettifica che segue:

Formulo la presente in nome e per conto del ott. Giammassimo Giampaolo (CF GMPGMS74M27D976U) nato a Locri (RC) in data 27-08-1974, residente in Milano, via A. Doria n. 16, sia in proprio che quale titolare della Impresa Giampaolo Dott. Farmacista Giammassimo, P. IVA 02380090809, con sede in Milano Piazza Caiazzo n. 2, nonché proprietario del Marchio Farmacia Fiduciaria Milano 1907, che ci hanno conferito mandato professionale al fine di singnificarVi quanto segue.

 

IL Dott. Giammassimo Giampaolo ha acquistato nell’anno 2016 la Farmacia Caiazzo sita in Milano, Piazza Caiazzo n. 2 (rectius, la società che gestisce la Farmacia) per la somma complessiva di euro 2.060.000,00.

In dato 08-02-2016, il G.i.p. presso il Tribunale di Milano, nell’ambito del proc. pen. n. 53407/13 R.G.n.r., emetteva una ordinanza cautelare riguardante l’ipotesi di reato di reimpiego (art 648-ter c.p.) aggravato ai sensi dell’art 7 1. N 203 del 1991, ipotizzando che Strangio Giuseppe, incensurato, avrebbe investito soldi provenienti Dalla ‘ndrangheta (famiglia Marando) nell’acquisto della Farmacia Caiazzo, per la precisione una quota pari ad euro 217.000,00 della impresa individuale “Giampaolo dott. Farmacista Giammassimo.”

 

Nel proc. pen. n. 53407/13 R.G.n.r., la posizione del dott. Giampaolo è stata archiviata, mentre Strangio Giuseppe è stato assolto – nello stralcio del procedimento proc. pen. n. 24903/16 R.G.n.r., - perché il fatto non sussiste emessa il 12-09-2018 dal G.i.p . presso il Tribunale di Milano, all’esito del giudizio abbreviato, confermato dalla Corte di d’appello di Milano con sentenza del 22-09-2021. In realtà, il capo di imputazione riguardante il reimpiego nell’acquisto della Farmacia Caiazzo non era stato nemmeno impugnato dal pubblico Ministero, con il conseguente formarsi di un giudicato interno ancor prima della sentenza d’appello.

 

In data 4 aprile 2018, il G.i.p presso il Tribunale di Milano, nell’ambito del proc. pen. n 21243/17 R.G.n.r., emettevano una ordinanza cautelare per reati di truffa nei confronti di aziende farmaceutiche e altri illeciti penali correlati.

 

Anche il proc. pen. n 21243/17 R.G.n.r., si chiudeva con l’assoluzione per insussistenza del fatto dell’ente imputato Farmacia Fiduciaria 1907 in data 17 settembre 2019 ( allegato n 4) e con l’assoluzione del Dott. Giampaolo perché il fatto non sussiste con sentenza emessa dal Tribunale di Milano sezione X, il 12 luglio 2021(allegato 5).

 

Assoluzione non appellata dal Pubblico Ministero.

 

Anche la proposta d’appello del P.M. presentata in data 11 novembre 2019 sulla sentenza del Cup del Tribunale di Milano di non luogo a procedere con dispositivo emesso in data 17 settembre 2019, si concludeva con l’inammissibilità dell’appello della Procura della Repubblica di Milano con data 23 maggio 2022 (allegato 6).

 

Anche la richiesta di appello presentata dal P.M per l’assoluzione per insussistenza del fatto dell’ente imputato Farmacia Fiduciaria 1907, si concludeva con la rinuncia all’appello da parte della Procura della Repubblica di Milano.

 

In data 26-04-2018, il Prefetto di Milano, dott.ssa Lamorgese, emetteva una interdittiva antimafia ai sensi degli art. 89 bis , 84 comma 4, 91 comma 6 d.lgs. n.159 del 2011 ( allegato 7 ), attualmente è pendente presso il Tar per il giudizio di merito.

 

La Vs rivista on line il “www.sanfrancescopatronoditalia.it “, ha pubblicato, svariati articoli, sia su supporto cartaceo sia su supporto digitale, dal contenuto gravemente lesivo di valori fondamentali della persona, costituzionalmente protetti, quali la dignità e la sua reputazione sia personale che professionale. All’uopo, si riporta di seguito l’elenco dettagliato dei titoli degli articoli in contestazione, tutti editi dalla Vs società, con l’evidenza di alcuni degli stralci dal contenuto palesemente illecito, rectius gravemente diffamatorio:

 

1- www.sanfrancescopatronoditalia.it (da precisare che alla data odierna 19-04-2023 – è ancora presente sul sito) I figli dei Boss ora studiano farmacia e investono al Nord per guadagnare rispettabilità

Redazione online Pubblicato

il 30-11--0001

Che cosa c’è di più familiare e rassicurante della farmacia di quartiere e dell’ufficio postale di paese? Ben poco, e difatti lo avrebbero considerato i clan di ‘ndrangheta. Al pari della consapevolezza che chi ha un direttore di banca per amico ha un tesoro, ma in fondo anche chi «tiene» un direttore delle Poste, specie da quando le Poste fanno ormai la banca come le banche. Così per anni, quantomeno dal 2005-2006, alcune cosche calabresi si sarebbero avvalse della disponibilità del 57enne direttore Giuseppe Strangio delle Poste di Siderno (18.000 abitanti in provincia di Reggio Calabria) per far girare, spezzettare, mescolare, versare, prelevare, confondere e infine reimpiegare nell’acquisto di farmacie al Nord una notevole quantità di contanti senza le prescritte segnalazioni di operazioni sospette, identificazioni di clienti e movimentazioni oltre una certa soglia. Imparentato con una «famiglia» di San Luca -talmente vari che, secondo la Procura di Milano, avrebbero avuto a che fare con proventi del traffico di droga della <> piemontese di Pasquale Marando, e finanziato parte dei soldi usati nel 2005 dal dottor Giammassimo Giampaolo (fino al 2006 autore di nessuna dichiarazione dei redditi) per comprare a Milano per oltre 2 milioni di euro un’avviata farmacia in zona semicentrale in piazza Caiazzo

 

Ecc.

 

Da un’attenta analisi dei contenuti teste citati si evince come la Vs testata , avvalendosi del più autorevole e diffuso mass media giornalistico nazionale, in assenza di qualsiasi giustificazione ed eccedendo i limiti di cui alla Carta Costituzionale, abbia condotto una vera e propria campagna demolitoria della reputazione di una delle più antiche e rinomata Farmacie milanese (Farmacia Caiazzo) e il suo titolare (dott. Giammassimo Giampaolo), sulla scorta di presunti intrecci e sodalizi criminali con alcune delle famiglie ‘ndrangheta calabrese più attive sul territorio della Locride (RC ), la famiglia dei Marando , Calabrò e il clan dei Romeo.

 

In realtà , è emerso dal complesso quadro investigativo come l’unica colpa ,se di colpa si può parlare, del dott. Giampaolo, sia rinvenibile nell’essere nativo di un Paese, Locride, nella provincia di Reggio Calabria , in un territorio ad altissimo tasso delinquenziale purtroppo spesso teatro di crimini a sfondo associativo mafioso, da ultimo di aver portato a termine ,con successo, gli studi universitari in farmacia più una specializzazione in Farmacognosia trasferendosi al Nord con l’intento di avviare la propria attività professionale dal 2006 .

 

Le notizie dai Voi divulgate, senza una opportuna quanto seria verifica sulla veridicità, oltre a notizie da voi inventate, in particolare gli stralci evidenziati ut supra a latere dei singoli articoli oggetto della presente contestazione, - non solo risultano inveritiere e/o inesatte e comunque parziali o in alcuni casi false con riferimento al momento della lora pubblicazione, ma addirittura sono poi risultate totalmente infondate al punto tale da giustificare i provvedimenti giudiziari di archiviazione in taluni casi di assoluzione perché il fatto non sussiste in altri.

 

Nonostante ciò, a distanza di alcuni anni dalla consumazione dell’illecito de quo, la Vs società ha completamente omesso la pubblicazione di qualsiasi smentita e/o rettifica, seppur tale via fosse un percorso “obbligato”, ad onor del vero e anche nel rispetto della pubblica opinione se solo si considera la gravità delle accuse, la loro totale infondatezza accertata in giudizio ed, in infine, il linguaggio utilizzato della Vs testata, all’evidenza del tutto esorbitante rispetto allo specifico scopo informativo tipico dell’attività giornalistica.

 

Ed infatti, ancorchè di qualche utilità sociale, le informazioni in oggetto sono state diffuse in maniera non conforme alle regole vigenti in materia, traendosene, dalla loro lettura così come contenute nei precedenti articoli, una forma espositiva ed una interpretazione dei fatti di cronaca giudiziaria a dir poco superficiale, con un deliberato intento denigratorio. Riprova ne è, come già detto, che a fronte di notizie così ridondanti anche nei titoli oltre nei contenuti, a distanza di alcuni anni dall’intervenuta archiviazione e/o assoluzioni, ad oggi non vi sia stata, da parte de “sanfrancescopatronoditalia.it”, traccia alcuna smentita, né analogica tantomeno digitale.

 

Per giunta, di estrema rilevanza è il fatto che gli articoli in contestazione sono stati da Voi concepiti in maniera tale da indurre il lettore a ritenere che i reati contestati fossero stati commessi unitamente a famiglie ‘ndranghetiste, i cui membri non risultano in nessun modo coinvolti nelle indagini investigative.

 

Per tutte le ragioni di cui sopra, Vi intimo di immediatamente provvedere alla rettifica dei contenuti degli articoli giornalistici teste elencati, editi sulla testata a tiratura nazionale “www.sanfrancescopatronoditalia.it“, tanto in versione analogica tanto in versione cartacea, sostituendo alle informazioni diffamatorie come sopra riportate notizie di cronaca a carattere neutro , a mero contenuto divulgativo, con la precisazione che, in ogni caso, gli stessi sono risultati totalmente estranei ai fatti contestati.

 

Con la presente, altresì, per tutti i fatti sopra esposti, i nostri Assistiti, nostro tramite, formulano formale richiesta risarcitoria, con riserva di esatta quantificazione di tutti i danni patiti e patiendi in conseguenza della condotta illecita, gravemente diffamatoria, perpetrata dalla Vs società in loro danno, oltre alla corresponsione della pena pecuniaria speciale prevista in caso di diffamazione a mezzo stampa dall’art. 12 della legge 47 del 1948, anche in questo caso con riserva di esatta quantificazione.

 

Vi invitiamo, pertanto, a prendere contatto con lo scrivente a mezzo di Vs legale di fiducia entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della presente, anche al fine di concordare le future iniziative da intraprendere, anche di rettifica, avvisando Vi sin da ora che, in difetto, abbiamo già ricevuto mandato di adire le competenti sedi giudiziarie senza ulteriore preavviso. Valga la presente ad ogni effetto di legge, con particolare riguardo a quelli interruttivi e/o sospensivi di prescrizione e decadenza.

Distinti saluti

Avv. Michele Picerno

 

Nota di redazione: Si pubblica la rettifica, come concordato, per tre mesi e si informa che gli articoli in questione sono stati eliminati.

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