La nuova imposta che grava sulla testa dei contribuenti
Si avvicina sempre più la scadenza del 18 giugno, giorno entro il quale la gran parte dei contribuenti dovrà effettuare il primo pagamento (in acconto) della nuova imposta sugli immobili, l'IMU (Imposta MUnicipale o Imposta Municipale Unica).
Il Governo Berlusconi, con il Decreto Legislativo n°23 del 14 marzo 2011 ne stabiliva l'introduzione a partire dal 2014, limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale dove per quest'ultima si intende “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Il Governo Monti, con il Decreto Legge n°201 del 6 dicembre 2011 (Manovra Salva Italia) e poi successivamente convertito in legge, ha modificato la natura dell'imposta, non solamente anticipandone l'introduzione al 2012 ma ha esteso tale imposta anche alle abitazioni principali: in conclusione l'IMU si applica sul possesso dei beni immobili, vale a dire sui fabbricati e terreni, compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze (es. garage).
Per determinare l'IMU di un'abitazione principale, la rendita catastale (che si può ottenere dall'atto di acquisto dell'immobile o può essere richiesta all'Agenzia del Territorio (ex Catasto)) va rivalutata del 5%; il risultato di questa operazione deve poi essere moltiplicato per un coefficiente pari a 160, ottenendo così la base imponibile dell'imposta. Su quest'ultima si applica l'aliquota IMU e che se il Comune in cui è situato l'immobile non ha già deliberato la propria aliquota IMU, per il calcolo dell'acconto di giugno si applica l'aliquota del 4 per mille.
Solamente per l'abitazione principale è prevista una detrazione di €200,00 annui e un'ulteriore detrazione di €50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni che sia residente anagraficamente e abitualmente dimorante nell'unità immobiliare: tale detrazione spetta fino ad un massimo di 8 figli e quindi fino ad un massimo di €400,00, cumulabili ai €200,00.
IMU abit.princ.= (rendita catastale x 1,05 x 160 x 4‰) - €200,00 - eventuali altre det.
Per determinare l'IMU su una seconda casa, invece, la rendita catastale va sempre rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente di 160. L'aliquota base stabilita dal Governo non è più 4‰ bensì il 7,6‰, senza l'applicazione di alcuna detrazione.
IMU 2 casa= rendita catastale x 1,05 x 160 x 7,6‰
Una novità introdotta di recente riguarda la possibilità di pagare in 2 0 3 rate l'IMU ma solamente sull'abitazione principale: se il contribuente opta per 2 pagamenti, entro il 18 giugno dovrà versare il 50% dell'imposta complessiva ed entro il 16 dicembre il restante 50% a saldo; solo se opta per 3 pagamenti, entro il 18 giugno dovrà versare il 33% dell'imposta, entro il 17 settembre dovrà versare un ulteriore 33% ed entro il 16 dicembre il saldo.
La preoccupazione maggiore riguarda il saldo di dicembre poichè la “Manovra Salva Italia” ha riconosciuto la facoltà ai Comuni di decidere le aliquote da applicare alla rendita catastale, con un'oscillazione del 2‰ in rialzo o in ribasso all'aliquota base del 4‰ sull'abitazione principale e del 3‰ in rialzo o in ribasso sull'aliquota base del 7,6‰ per le seconde case e gli altri immobili.
In conclusione, dunque, la stangata più corposa sarà solamente rinviata a fine anno quando i Comuni avranno di certo alzato le aliquote base poiché l'IMU è per loro il modo più veloce per fare cassa e raggiungere il pareggio di bilancio.
Dott. Nunzio Celia
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